Fatturazione elettronica in Italia: chi è interessato, e da quando

Questo testo spiega la normativa così come è scritta nel decreto legislativo e applicata dall'Agenzia delle Entrate: chi deve rispettarla, da quale data, cosa cambia concretamente nell'invio di una fattura, e cosa verificare prima di scegliere uno strumento. Nessun fornitore di software viene qui messo a confronto con un altro.

Chi è interessato

L'obbligo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. A differenza della riforma francese o tedesca, che riguardano solo i rapporti tra imprese (B2B), quella italiana copre anche le vendite al consumatore finale (B2C): la legge non distingue tra le due.

«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato […] sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.»

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, comma 3.

Restano esclusi dall'obbligo generale, ma per ragioni diverse tra loro:

  • i soggetti già esonerati per legge dalla fatturazione in generale (anche cartacea), come i piccoli produttori agricoli (art. 34, comma 6, DPR 633/1972), o chi ha ottenuto la dispensa per operazioni esenti (art. 36-bis, DPR 633/1972);
  • le prestazioni sanitarie verso il consumatore finale, per le quali vige un vero e proprio divieto di emissione tramite il Sistema di Interscambio, a tutela dei dati sanitari particolarmente sensibili che la fattura conterrebbe.

Il regime forfettario, un tempo esonerato, non lo è più (sezione successiva). Le cessioni verso l'estero e gli acquisti restano soggetti a regole proprie che questa guida non tratta.

Da quando

Una data generale, e due date successive per il regime forfettario, che è stato incluso nell'obbligo in due tempi.

CategoriaCondizioneObbligo dal
Generalità dei soggetti IVAOperazioni verso altri soggetti residenti o stabiliti in Italia1° gennaio 2019
Regime forfettarioRicavi o compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, superiori a 25 000 €1° luglio 2022
Regime forfettarioTutti gli altri soggetti in regime forfettario1° gennaio 2024

La data generale del 1° gennaio 2019 risulta dall'aggiornamento ufficiale riportato su Normattiva a margine dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015: legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 916. Le due date del regime forfettario vengono dall'art. 18, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha eliminato l'esonero in due tempi in base alla soglia di ricavi dell'anno precedente.

Cosa cambia in pratica

Una fattura non è più un semplice PDF via email

Per le operazioni interessate, la fattura non può più circolare per posta elettronica ordinaria o su carta: deve transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), nel formato FatturaPA, un file XML strutturato. La norma non lascia margini di interpretazione:

«In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»

Decreto legislativo 127/2015, art. 1, comma 6.

Una fattura emessa fuori dal SdI non è quindi solo irregolare: per la legge è come se non fosse mai stata emessa, con le sanzioni amministrative che ne conseguono.

Come si accede al Sistema di Interscambio

Il canale più diffuso è il servizio web accreditato SDICoop, ma esiste un'alternativa che non richiede alcun accreditamento preventivo: una casella di posta elettronica certificata (PEC). La documentazione ufficiale lo dice direttamente:

«L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio.»

Fatturapa.gov.it, «Inviare la FatturaPA».

Correggere una fattura già accettata dal SdI

Una fattura già accettata dal Sistema di Interscambio non si corregge riscrivendola: la legge non prevede alcuno strumento di rettifica per riferimento sullo stesso documento. La correzione passa sempre da un documento distinto, e i due casi non hanno lo stesso statuto giuridico:

  • Aumentare l'importo dovuto è un obbligo, tramite una nota di debito (art. 26, comma 1, DPR 633/1972: «devono essere osservate»).
  • Diminuire l'importo dovuto resta una facoltà, tramite una nota di credito (art. 26, comma 2, DPR 633/1972: «ha diritto di portare in detrazione»), mai un obbligo.

Conservazione

Le fatture trasmesse tramite il SdI restano consultabili sul portale «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate, ma questo non sostituisce l'obbligo del contribuente di conservare la propria documentazione contabile (conservazione sostitutiva, D.Lgs. 82/2005 e relative regole tecniche). A differenza della Francia o della Germania, la durata non è un numero fisso di anni a partire dalla data della fattura: per l'IVA, l'obbligo di conservazione corre fino alla chiusura dei termini di accertamento fiscale (DPR 600/1973), una scadenza che dipende dall'anno d'imposta e non da una durata uniforme.

Cosa verificare prima di scegliere uno strumento

Questa guida non confronta alcun fornitore. Ecco le domande che vale la pena porre a qualsiasi strumento, incluso quello che state già usando:

  • È davvero collegato al Sistema di Interscambio, tramite SDICoop o PEC, o si limita a indicare un canale che dovete configurare e gestire voi stessi?
  • Genera la fattura nel formato FatturaPA, conforme allo schema XML ufficiale?
  • Se siete in regime forfettario e avete superato la soglia, emette già fatture tramite SdI, come richiesto dal 2022 o dal 2024 a seconda dei casi?
  • Gestisce correttamente nota di credito e nota di debito, rispettando la diversa natura giuridica dei due strumenti, facoltà contro obbligo?
  • Conserva le vostre fatture in modo conforme, con una prova di integrità nel tempo?
  • I vostri dati restano recuperabili se in futuro cambiate strumento?

Un modo per rispondere

Invoicerr è uno dei modi per rispondere a questi obblighi: un software di fatturazione open source che genera la fattura nel formato FatturaPA e la instrada verso il Sistema di Interscambio tramite il canale accreditato SDICoop. Non è l'unico modo di procedere, e questo paragrafo non cerca di convincervi del contrario: le domande qui sopra valgono per qualsiasi strumento, compreso questo. La versione ospitata apre a novembre 2026: fino ad allora c'è solo la lista d'attesa.

Fonti

Ogni affermazione di questa pagina è collegata al testo o alla pagina che la supporta. Verificata direttamente su questi indirizzi il 23 settembre 2026.

Obbligo generale di fatturazione elettronica via SdI, sanzioni
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, commi 3 e 6. normattiva.it
Decorrenza dell'obbligo generale (1° gennaio 2019)
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 916 (aggiornamento ufficiale a margine del D.Lgs. 127/2015, art. 1). normattiva.it
Estensione dell'obbligo al regime forfettario (2022, 2024)
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, art. 18, comma 3. normattiva.it
Nota di credito (facoltà) e nota di debito (obbligo)
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, commi 1 e 2. normattiva.it
Accesso al SdI via PEC senza accreditamento preventivo
Fatturapa.gov.it, «Inviare la FatturaPA». fatturapa.gov.it
Conservazione della documentazione contabile fino alla chiusura dei termini di accertamento
DPR 29 settembre 1973, n. 600 (caratterizzazione generale, non riverificata oggi articolo per articolo). normattiva.it